Art. 16.
(Copertura finanziaria).

      1. All'onere derivante dalla sostituzione del personale di ruolo docente e amministrativo, ausiliario e tecnico (ATA), utilizzato per le attività previste dall'articolo 636 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, si provvede a valere sulle risorse stanziate a carico dell'unità previsionale di base 11.1.2.1 «Promozione e relazioni culturali», capitolo 3153, dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri.
      2. Le economie derivanti dalla progressiva riduzione del contingente di cui all'articolo 15, comma 1, sono trasferite all'unità previsionale di base 10.1.1.2 «Istituzioni scolastiche e culturali all'estero», capitolo 2503, dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri.
      3. I costi relativi ai contingenti dei dirigenti scolastici di cui agli articoli 8 e 9 sono posti a carico dell'unità previsionale di base 11.1.2.1 «Promozione e relazioni culturali», capitolo 2503, dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri.